Codice di diritto canonico

Edizione del codice di diritto canonico del 1983

Il Codice di diritto canonico (abbreviato in CIC o anche CJC, dal titolo latino Codex Iuris o Juris Canonici)[1], è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino (alle Chiese sui iuris è dedicato il Codice dei canoni delle Chiese orientali). Il nuovo codice è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno.

L'idea di produrre un nuovo codice, che sostituisse il primo e precedente Codice Piano Benedettino considerato non più adatto ai tempi, fu uno degli obiettivi posti da papa Giovanni XXIII quando nel 1959 annunciò la convocazione del Concilio Vaticano II che si aprì nel 1962. I lavori di revisione iniziarono tuttavia solo dopo la chiusura del concilio, avvenuta nel 1965, con la nomina di una commissione composta da 40 cardinali. Dopo una lunga e difficile gestazione, il testo definitivo fu pronto nel 1981 ma il pontefice di allora, papa Giovanni Paolo II, volle sottoporlo ad un'ulteriore revisione da parte di una commissione di esperti di sua fiducia. Infine, il codice poté essere promulgato con la costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges.

Il codice è diviso in sette "libri" in cui sono raccolti 1752 canoni; gran parte del suo contenuto trae ispirazione dalla visione della Chiesa emersa dal Concilio Vaticano II come una maggiore apertura a tutto il popolo dei fedeli, un assetto maggiormente collegiale del governo e la scelta di ricorrere possibilmente a rimedi pastorali anziché penali. Il primo libro offre una visione generale di come devono essere applicare e interpretate le successive norme mentre il secondo tratta dei fedeli, il popolo di Dio, differenziando tra laici e chierici. Successivamente viene trattata la funzione di insegnare, al libro III, e quella di santificare al quarto dove viene descritta l'amministrazione dei sacramenti con largo spazio alla celebrazione del matrimonio cattolico. Il libro V è dedicato ai beni temporali della Chiesa che può acquistare, gestire e alienare al fine di provvedere al sostentamento della sua missione. Le pene canoniche sono disciplinate nel libro VI mentre il libro VII, l'ultimo, è dedicato al processo seppur sconsigliandone l'uso, se non strettamente necessario, preferendo una ricomposizione pacifica delle liti; qui trovano spazio i processi matrimoniali e quelli per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione.

  1. ^ Definito da alcuni autori come codice giovanneo-paolino. Cf. Piero Pellegrino, La capacità di intendere e di volere nel nuovo Codice giovanneo-paolino. Lorenzo De Angelis, La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d'esercizio: il criterio del costo, Giuffrè Editore, 2007, ISBN 978-88-14-13444-9. URL consultato il 4 aprile 2022.

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